Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 aprile 2023, n. 649

di Fabio Pace | 21 Aprile 2023
Rassegna di giurisprudenza 21 aprile 2023, n. 649

Si chiede se, ai fini del computo dei termini di notifica della cartella, il "dies a quo" sia quello della consegna della dichiarazione a Poste Italiane Spa o quello dell’effettiva ricezione della stessa da parte dell'A.F.
Qualora la dichiarazione sia presentata dal contribuente per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio di Poste Italiane Spa , alla stregua della previsione di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, poiché la presentazione si identifica con la materiale consegna all'ufficio bancario o postale, i termini entro cui deve essere notificata l'eventuale cartella di pagamento decorrono dalla data di detta consegna, senza che possa assumere rilievo il ritardo con cui l'ufficio bancario o postale abbia materialmente effettuato la trasmissione della dichiarazione all'A.F. ai sensi del comma 7 del predetto articolo, dovendosi garantire l'insopprimibile interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, a fronte dell'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari.
Il termine di presentazione della dichiarazione tramite una banca o un ufficio postale è, inequivocabilmente, per chiara lettera di legge (art. 3 del D.P.R. n. 322/1998), quello della consegna alla banca o alle poste. E’ da tale termine che decorrono gli ulteriori termini, in capo all'A.F., per l'esercizio dei poteri di controllo e liquidazione della dichiarazione, così che eventuali ritardi della banca o delle poste nell'invio della dichiarazione all'A.F. sono "ex lege" irrilevanti.
Inoltre, riguardo al caso della presentazione della dichiarazione, non sono contemplati casi di scissione dei termini di notifica, neppure in relazione alla trasmissione della dichiarazione con modalità telematiche, posto che la possibile discrasia tra trasmissione e ricezione telematiche è risolta accordando valenza di unica prova ammissibile della presentazione solo in ragione della comunicazione di avvenuto ricevimento.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il dies a quo per il computo dei termini di notifica della cartella è la consegna della dichiarazione alla banca o alle poste, indipendentemente dal ritardo nell'invio all'A.F.