Si contesta che la società in house interamente partecipata dalla ASL fosse un soggetto passivo IVA, in assenza di entrambi i requisiti necessari per la relativa identificazione, non rivestendo l'attività carattere economico né essendo la stessa svolta in modo indipendente, stante il rapporto in house con l'ASL.
Per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA, occorre che vi sia un’attività svolta da un ente pubblico, e che questo la eserciti in veste di pubblica autorità (Corte giust. causa C-174/14, Saudagor).
Va escluso che una società in house providing come la s.r.l. in esame sia priva del requisito dell'indipendenza.
In generale, la società di capitali a partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte: per le vicende della società non rileva la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Il rapporto tra la società e l'ente locale è, cioè, di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito all'ente pubblico incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto stesso (e sull'attività dell'ente collettivo) con l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali (Cass. sent. 22 febbraio 2019, n. 5346). Tale caratteristica non viene meno in caso di società in house providing, in funzione dell'esistenza di un controllo analogo dell'ASL nei confronti della società.
La società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass. n. 5346 del 2019 cit.; Cass. sent. 29 luglio 2021, n. 21658, Cass. sez. 5, sent. 2 dicembre 2021, n. 37951).
Dunque, la posizione dell'ASL all'interno della società è solo quella di socio in base al capitale conferito; ed è in tale veste che l'ente pubblico può influire sul funzionamento della società, avvalendosi non di poteri pubblicistici, ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri presenti negli organi della società (Cass. n. 5346 del 2019, cit.; Cass. sez. 5, n. 37951 del 2021 cit.).
Poiché la s.r.l. è disciplinata da disposizioni di diritto privato e non dispone, per l'esecuzione dei compiti pubblici affidatile, di alcuna delle prerogative dei poteri pubblici dell'ASL, non si può sostenere che tale società eserciti un'attività nell'ambito di un regime di diritto pubblico.
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