Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 14 aprile 2023, n. 648

di Fabio Pace | 14 Aprile 2023
Rassegna di giurisprudenza 14 aprile 2023, n. 648

L'Agenzia sostiene il proprio rilievo in materia di IRAP, trattandosi di pensionato che svolgeva la propria attività da solo e senza alcuna organizzazione materiale e rileva che l'età del contribuente non è determinante, rilevando piuttosto che egli svolgeva attività d'impresa.
Il piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo in caso di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. 13 ottobre 2010, nn. 21122-21124).
Fermo restando che il requisito dell'autonoma organizzazione deve essere accertato in concreto per i piccoli imprenditori (Cass. 19 luglio 2018, n. 19329), nel caso di specie la CTR, ha dato effettuato la relativa valutazione di merito, con riferimento sia all'assenza di personale dipendente, che di una dotazione materiale a supporto dell'imprenditore. Essendo, pertanto, corretti i parametri giuridici con i quali la fattispecie concreta è stata accertata, la valutazione in fatto non può essere sindacata in sede di legittimità.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia sostiene il rilievo in materia di IRAP per un pensionato che svolgeva attività d'impresa da solo, escludendo l'applicazione dell'IRAP solo in caso di attività non autonomamente organizzata.