Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 14 aprile 2023, n. 648

di Fabio Pace | 14 Aprile 2023
Rassegna di giurisprudenza 14 aprile 2023, n. 648

Si discute dei presupposti della responsabilità in solido del rappresentante per le somme dovute a titolo di imposte e sanzioni da associazioni sportive dilettantistiche.
La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta è collegata all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto, risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente e i terzi. Tale responsabilità ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, così che l'obbligazione è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (Cass., sez. 3, 24 ottobre 2008, n. 25748, Cass., sez. 3, 29 dicembre 2011, n. 29733). Chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova della carica rivestita all'interno dell'ente (Cass., sez. 3, 14 dicembre 2007, n. 26290, Cass., sez. 3, 24 ottobre 2008, n. 25748; Cass., sez. 3, 25 agosto 2014, n. 18188; Cass., sez. 6-L, 4 aprile 2017, n. 8752) (Cass-, Sez. 5, n. 6625, 6626, 6627 e 6628 del 27 gennaio 2022).
Tale principio è applicabile anche ai debiti di natura tributaria (Cass., sez. 5, 17 giugno 2008, n. 16344; 10 settembre 2009, n. 19486). Per accertare la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di associazione non riconosciuta, si deve tenere conto anche del corretto adempimento degli obblighi tributari su di lui incombenti (Cass., sez. 6-5, 23 febbraio 2018, n. 4478; 28 settembre 2018, n. 22861).
L'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie, quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura (Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2018, n. 25650).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il rappresentante di associazioni sportive può essere responsabile solidalmente per le imposte e sanzioni, a condizione di provare l'attività svolta a nome dell'associazione. Tale principio si applica anche ai debiti tributari.