Si discute della legittimità o meno di un accesso della Gdf presso lo studio del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili del contribuente, con l'acquisizione della documentazione contabile messa a disposizione da un collaboratore del commercialista, il quale si trovava fuori sede.
In tema di accessi, ispezioni e verifiche, ai fini degli accertamenti in materia sia di IVA, che di imposte dirette, gli artt. 52, primo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, e 33, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui, in ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, disciplinano la fattispecie in cui il professionista sia lo stesso contribuente oggetto delle indagini tributarie, ma non anche quelle in cui egli sia il depositario delle scritture contabili di un diverso soggetto contribuente sottoposto a controllo fiscale.
Le disposizioni citate tutelano la sfera di riservatezza dei clienti del professionista, quando quest'ultimo sia direttamente oggetto delle indagini, rispetto alle quali i suoi assistiti siano meramente terzi, le cui esigenze di protezione sono limitate all'occasionale rischio di diffusione di notizie attinenti alla loro sfera personale.
Nella specie, invece, il commercialista non era attinto personalmente dalla verifica fiscale e l'accesso della Gdf presso il suo studio era finalizzato solo ad acquisire la documentazione contabile del suo cliente, sottoposto a controllo fiscale, della quale egli era depositario; tale caso è disciplinato dal decimo comma dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972. Tale fattispecie è ricondotta alla disciplina generale degli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, alla quale è già stato fatto riferimento circa l'applicabilità e la decorrenza del termine ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, nel caso in cui l'accesso avvenga al di fuori della sede aziendale presso persona diversa dal contribuente, detentrice delle scritture contabili e sua mandataria, ponendosi in questa ipotesi a carico del contribuente un onere di collaborazione con l'Ufficio verificatore (Cass. 16 novembre 2021, n. 34586), con conseguente decorrenza da tale accesso del termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento (Cass. 2 dicembre 2021, n. 38045).
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