La questione riguarda il diritto al rimborso dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, in caso di inefficacia dell’adesione allo scudo fiscale successiva all’inizio dei controlli.
Il contribuente, che abbia pagato l’imposta straordinaria per il rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ex art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, ove non abbia beneficiato degli effetti di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 350/2001, essendo stato già raggiunto, prima della dichiarazione di emersione, da uno degli atti contemplati dall’art. 14, comma 7, del citato D.L. n. 350/2001, e abbia corrisposto quanto dovuto in ragione del successivo avviso di accertamento e dell’atto di irrogazione delle sanzioni, ha diritto di ripetere l’imposta straordinaria.
La preesistenza di una delle cause ostative ex art. 14, comma 7, del D.L. n. 350/2001, preclude tutti gli effetti premiali della medesima norma (comma 1). Quindi, va escluso che il pagamento dell’imposta straordinaria possa correlarsi all’emersione in sé (mediante rimpatrio o regolarizzazione), prescindendo dal prodursi dagli effetti premiali, che, invece, sarebbero condizionati all’insussistenza di una delle cause ostative. Quindi, in presenza di una causa ostativa, non residua alcun effetto sanante. In caso contrario, si verificherebbe la doppia tassazione del medesimo imponibile. E’ escluso, quindi, che la restituzione dell’imposta straordinaria determini un indebito arricchimento del contribuente. Né può presumersi che il pagamento dell’imposta straordinaria, pur in presenza di una delle condizioni ostative, sia avvenuto nella consapevolezza che gli effetti premiali non potevano verificarsi.
Inoltre, l’art. 38, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, riconosce il diritto al rimborso nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, a prescindere dalla riferibilità dell'errore al versamento, all'an o al quantum del tributo (Cass. 29 maggio 2019, n. 14068).
Il coinvolgimento del contribuente in uno degli atti contemplati dall’art. 14, comma 7, del D.L. n. 350/2001, prima del perfezionamento della procedura, integra causa ostativa all'emersione, senza che possa distinguersi quest’ultima dagli effetti che produce. Il pagamento dell’imposta straordinaria in vista dell’emersione (rimpatrio o regolarizzazione) di attività detenute all’estero si connota in termini di indebito, ove il contribuente, attinto prima della dichiarazione da uno degli atti ostativi cui sia seguito avviso di accertamento, abbia corrisposto tutto il dovuto.
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