Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 3 marzo 2023, n. 642

di Fabio Pace | 3 Marzo 2023
Rassegna di giurisprudenza 3 marzo 2023, n. 642

Una società denuncia l'omessa pronuncia in appello in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza, pur essendo stata tale richiesta evidenziata nelle premesse in fatto. Tale omissione determinerebbe la nullità della sentenza dei primi giudici.
Dall'omessa pronuncia in via cautelare sull'istanza di sospensione non può derivare alcuna nullità della sentenza impugnata. Per procedere alla sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, occorre che il giudice ritenga la sussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nella specie, il rigetto integrale dell'appello principale della società e l'accoglimento di quello incidentale dell'Ufficio determinano la piena validità dell'accertamento originario oggetto di giudizio, con il venire meno dei presupposti richiesti in sede di tutela cautelare.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società denuncia l'omessa pronuncia in appello sull'istanza di sospensione della sentenza, ma la mancanza non determina la nullità della sentenza.