Una società denuncia l'omessa pronuncia in appello in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza, pur essendo stata tale richiesta evidenziata nelle premesse in fatto. Tale omissione determinerebbe la nullità della sentenza dei primi giudici.
Dall'omessa pronuncia in via cautelare sull'istanza di sospensione non può derivare alcuna nullità della sentenza impugnata. Per procedere alla sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, occorre che il giudice ritenga la sussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nella specie, il rigetto integrale dell'appello principale della società e l'accoglimento di quello incidentale dell'Ufficio determinano la piena validità dell'accertamento originario oggetto di giudizio, con il venire meno dei presupposti richiesti in sede di tutela cautelare.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati