Si eccepisce la mancata pronuncia sulla tardiva costituzione dell'Agenzia delle entrate in primo grado.
Deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente in primo grado, cui deve riconoscersi il diritto di costituirsi e difendersi in appello, come avvenuto nella specie, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, anche con la produzione di documenti ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. sent. 10 giugno 2009, n. 13331; sent. 8 ottobre 2007, n. 21059; n. 18962 del 28 settembre 2005).
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