Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 marzo 2023, n. 645

di Fabio Pace | 24 Marzo 2023
Rassegna di giurisprudenza 24 marzo 2023, n. 645

Si eccepisce invalidità dell'accertamento in assenza di prova della delega al sottoscrittore da parte del capo Ufficio, in quanto la delega prodotta non riportava i nomi dei soggetti delegati né l'oggetto delle deleghe.
La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, è una delega di firma e non di funzioni (Cass. sent. 29 marzo 2019, n. 8814; Cass. ord. 9 luglio 2019, n. 18383; Cass. ord. 9 settembre 2020, n. 18675).
La prima ipotesi si verifica quando un organo, pur mantenendo la piena titolarità circa l'esercizio di un determinato potere, delega ad altro organo, ma anche a funzionario non titolare di organo, il compito di firmare gli atti di esercizio del potere stesso: l'atto firmato dal delegato, pur essendo frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo delegante, senza alterazione dell'ordine delle competenze (Cass. n. 6113 del 2005). Al contrario, la delegazione amministrativa di competenze assume rilevanza esterna, per cui si richiede che sia disciplinata per legge, attuandosi, con adozione di un formale atto di delega, l'attribuzione a un diverso Ufficio o ente di poteri in deroga alla disciplina delle competenze amministrative (cd. delega di funzioni).
Nella delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante (Cass. sent. 14 ottobre 2015, n. 20628), ma la sua legittimazione alla sottoscrizione si giustifica con la relazione di natura organizzativa tra organi e trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'Ufficio nello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio (Cass. sent. 19 aprile 2019, n. 11013; Cass. sent. 2 febbraio 2021, n. 2221).
E’, pertanto, inapplicabile alla delega di firma la normativa prevista per la delega di funzioni: si esclude la nominatività della delega e la sua temporaneità; nell'organizzazione interna dell'Ufficio, l'attuazione della delega di firma può avvenire con l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass., 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato con l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, che consente la verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa (Cass. sent. 19 aprile 2019, n. 11039).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La delega di firma conferita dal dirigente è diversa dalla delega di funzioni e richiede una relazione organizzativa tra gli organi. La normativa per la delega di funzioni non si applica alla delega di firma.