La questione controversa è se il trasferimento del diritto di una società sportiva a godere della prestazione professionale di un atleta attenga a un bene strumentale dell’impresa, cosicché, ove il corrispettivo percetto generi una plusvalenza, quest’ultima sia rilevante ai fini IRAP.
Il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva a un’altra, laddove disposto dietro corrispettivo prima della scadenza naturale del rapporto contrattuale in corso, è riconducibile allo schema della cessione del contratto nei termini previsti dall’art. 5, secondo comma, della legge n. 91/1981; esso, pertanto, dal punto di vista fiscale, rappresenta un’operazione equiparabile alla cessione di un bene immateriale, suscettibile di generare una plusvalenza e, dunque, soggetta a IRAP.
L’art. 3 della legge n. 91/1981 qualifica la prestazione a titolo oneroso dell'atleta come oggetto di contratto di lavoro subordinato; l’art. 5, secondo comma, consente che tale contratto sia ceduto a titolo oneroso, prima della scadenza, da una società sportiva a un'altra. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, alla determinazione della base imponibile IRAP concorrono in ogni caso le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da trasferimento d’azienda.
Affermare che, nella specie, ricorrerebbero dapprima la risoluzione anticipata del contratto in essere e, poi, la conclusione di un diverso contratto previo pagamento, da parte della nuova società, di una somma corrispondente al valore del diritto a contrarre, varrebbe a negare la sussistenza di una cessione del contratto nel senso richiesto dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 91/1981, posto che non potrebbe essere trasferito il precedente rapporto, ormai risolto. Il fatto che il nuovo rapporto possa essere diversamente regolato, ad esempio in termini di corrispettivo o di durata, non è circostanza significativa di una novazione, come tale inidonea a precludere la riconducibilità della fattispecie allo schema della cessione del contratto.
Il diritto all’utilizzo esclusivo delle prestazioni di un atleta è un bene dotato di un’autonoma utilità economica, come tale suscettibile di negoziazione diretta fra società e qualificabile come bene immateriale strumentale all’esercizio dell’impresa (Cons. Stato, parere n. 5285 del 2012; Cass. ord. 25 gennaio 2019, n. 2144; Cass. sent. 9 gennaio 2019, n. 345; Cass. sent. 2 dicembre 2015, n. 24588).
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