Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 febbraio 2023, n. 641

di Fabio Pace | 24 Febbraio 2023
Rassegna di giurisprudenza 24 febbraio 2023, n. 641

Una società lamenta che le movimentazioni bancarie a base dell'avviso riguardassero soggetti terzi, sull'errato presupposto che potessero operare sui conti.
L’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 non prevede presupposti o condizioni logicamente anteriori e giuridicamente pregiudiziali all'esercizio del potere istruttorio contemplato, la cui attivazione e messa in opera da parte dell'Ufficio rientra nella discrezionalità del medesimo in ordine all'an relativo al suo utilizzo ai fini di sottoporre a controllo e verifica la posizione reddituale del contribuente (Cass. 15 dicembre 2021, n. 40221).
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51del D.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'Erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono a operazioni imponibili (Cass. 30 giugno 2020, n. 13112).
Tali norme stabiliscono una presunzione relativa a carico del contribuente assoggettato a verifica in relazione ai conti correnti intestati sia al contribuente stesso, sia a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a disposizione del contribuente, come amministratori, soci, congiunti o terzi in genere con i quali abbiano particolari rapporti di cointeressenza, rappresentanza organica, procura generale, mandato e simili (Cass. 16 giugno 2017, n. 15003).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della presunzione legale in favore dell'Erario riguardo alle movimentazioni bancarie, e delle condizioni per superarla.