Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 febbraio 2023, n. 640

di Fabio Pace | 17 Febbraio 2023
Rassegna di giurisprudenza 17 febbraio 2023, n. 640

Si discute circa l’ammissibilità di un ricorso in caso di mancata prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta da parte dell'avvocato ex art. 7 della legge n. 53/1994, essendo stata prodotta solo la cartolina di spedizione, mentre né nel fascicolo di parte, né in quello d’ufficio è rinvenibile la cartolina di ricezione.
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; pertanto, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Sez. 6-5, n. 25552 del 27 ottobre 2017).
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova del perfezionamento della sua notifica a mezzo posta deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere e ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, ex art. 6, comma 1 , della legge n. 890/1982, un duplicato dell'avviso stesso (Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8641).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento comporta l'inesistenza della notificazione a mezzo posta e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.