Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 febbraio 2023, n. 640

di Fabio Pace | 17 Febbraio 2023
Rassegna di giurisprudenza 17 febbraio 2023, n. 640

L’Agenzia ritiene che alle prestazioni di servizi di autonoleggio utilizzate in Italia si applichi il regime IVA ordinario, così come alle prestazioni di intermediazione relative al medesimo servizio. Va verificato l'obbligo della società canadese di fatturare con IVA e ciò postula che le prestazioni svolte erano tassabili in Italia.
In materia di territorialità dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, quarto comma , lett. f-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di intermediazione di servizi di autonoleggio svolte da una società residente all'estero in favore di società estere intermediate si considerano svolte in Italia quando i servizi, acquisiti in Italia, sono poi ceduti dalle società estere intermediate a clienti finali che li utilizzano in Italia.
Se la prestazione di servizi ha ad oggetto il noleggio di mezzi di trasporto, nel caso in cui le stesse sono state svolte da soggetti domiciliati o residenti fuori della UE, il criterio di collegamento consiste nell'utilizzo in Italia dei suddetti mezzi di trasporto. Se le suddette prestazioni, seppure svolte da altro soggetto, hanno a monte un'attività di intermediazione, anche tale attività di intermediazione deve essere sottoposta al regime di territorialità, se le operazioni si considerano effettuate in Italia.
In sostanza, con riferimento alla prestazione di servizi consistente nel noleggio di mezzi di trasporto, se queste sono da considerarsi effettuate in Italia, in quanto ivi utilizzate, anche la prestazione di intermediazione deve essere considerata sottoposta al medesimo regime di territorialità.
Nella specie, la società ha svolto attività di intermediazione, avendo acquisito sul mercato italiano servizi di autonoleggio per poi cederli ad agenzia di viaggio estere che, a loro volta, inserivano i relativi servizi all'interno di pacchetti turistici. Poiché la prestazione di intermediazione svolta dalla società canadese consisteva nella messa a disposizione del cliente estero di servizi di autonoleggio il quale, successivamente, erogava in favore di propri clienti i quali, a propria volta, li utilizzavano in Italia, quella prestazione era attratta al medesimo regime di territorialità della prestazione di autonoleggio svolta dal cliente estero nei confronti degli utilizzatori finali, con conseguente sottoponibilità a IVA della stessa.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia ritiene che le prestazioni di autonoleggio e intermediazione in Italia siano soggette a IVA, se utilizzate in Italia da clienti finali.