Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 febbraio 2023, n. 639

di Fabio Pace | 10 Febbraio 2023
Rassegna di giurisprudenza 10 febbraio 2023, n. 639

Si eccepisce inammissibilità per tardività del ricorso, deducendo che il periodo straordinario di sospensione non può cumularsi con la sospensione feriale.
La ragione della non cumulabilità dei periodi di sospensione speciale ex D.L. n. 50/2017 e D.L. n. 98/2011 con quella feriale (già compresa in entrambe tali sospensioni) sta nel fatto che l'applicazione ulteriore di un periodo di sospensione ordinario, già compreso nel più ampio periodo di sospensione speciale, avrebbe comportato una doppia sospensione (Cass., Sez. V, 12 maggio 2021, n. 12488) e avrebbe inciso sul termine finale previsto dalle suddette disposizioni per la cessazione della sospensione stessa in un determinato giorno dell'anno solare (Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2021, n. 28927), spostandolo in avanti. Questa ragione non si ravvisa in un periodo di sospensione che termina, come nella specie, prima dell'inizio del periodo feriale.
L'intreccio e la sovrapposizione della sospensione Covid-19 a quella feriale rientra nello spirito e nella finalità delle norme e, in particolare, in quanto previsto nell’art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020, che ha sospeso in via eccezionale tutte le attività processuali, sospendendo i termini processuali e differendo il decorso del termine iniziato durante tale periodo alla scadenza dello stesso. Se lo scopo della norma è la sospensione delle attività processuali durante il periodo di 63 giorni (dal 9 marzo all'11 maggio 2020), l'eventuale esclusione dell'applicazione della sospensione feriale (ove il termine finale cada in tale periodo) vanificherebbe parzialmente (in relazione alla perdita della sospensione) questa sospensione di termini, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate a impugnare, facendo venire meno ex post gli effetti di tale sospensione, da considerarsi stabilizzati all'atto della conclusione del periodo di sospensione speciale.
La relazione diacronica tra le due fattispecie legali di sospensione è coerente con la ratio dell'intervento legislativo in materia di emergenza epidemiologica, poiché le esigenze oggettive di natura sanitaria che hanno giustificato (anche) la sospensione dei termini per un determinato periodo di tempo non vengono meno, ovviamente, quando si tratti di attività da compiere in un termine che sia stato già prorogato in precedenza per altra ragione (Cass., 29 ottobre 2021, n. 30878; Cass., Sez. I, 13 agosto 2021, nn. 22913, 22915; Cass., Sez. VI, 27 ottobre 2021, n. 30397; Cass., Sez. VI, 28 settembre 2021, n. 29624).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ricorso è inammissibile per tardività, poiché la sospensione straordinaria non può cumularsi con quella feriale. La sovrapposizione delle sospensioni Covid-19 e feriale è coerente con lo spirito delle norme emergenziali.