Il caso riguarda un avviso di accertamento ritenuto nullo per difetto di motivazione, mancando elementi da cui evincere l'interposizione fittizia della società nelle operazioni per le quali l'Ufficio aveva denunciato e addebitato la soggettiva inesistenza delle operazioni fatturate.
Sebbene non vi sia obbligo di allegazione integrale del verbale di constatazione redatto nei confronti del terzo soggetto, ritenuto l'interposto della simulazione soggettiva delle operazioni, è tuttavia necessario che nell'avviso di accertamento indirizzato all'interponente, che si assume coinvolto nell'operazione soggettivamente inesistente, siano riprodotti i passaggi essenziali afferenti all'interposto.
Nella specie, nell'avviso di accertamento non è stata esplicitata neppure in sintesi la natura degli accertamenti svolti nei riguardi della società. Vi sono anche contraddizioni tra i dati riportati nell'atto impositivo e quanto effettivamente emergente - ad esempio la denuncia di pagamenti in contanti, sconfessata dalle prove di pagamenti tracciabili - quale conseguenza del corto circuito tra inadeguato contenuto dell'avviso e difese dell'Ufficio. Pertanto, l'avviso di accertamento è nullo per difetto di motivazione, individuato nella mancata allegazione di elementi in base ai quali l'attività della società dovesse considerarsi interposta.
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