Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 5 gennaio 2023, n. 634

di Fabio Pace | 5 Gennaio 2023
Rassegna di giurisprudenza 5 gennaio 2023, n. 634

Si contesta la legittimità di un avviso di liquidazione che aveva assoggettato a imposta di registro proporzionale nella misura del 3% una sentenza in tema di determinazione di indennità di esproprio.
La sentenza che, all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l'esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna, bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, ex art. 8, lett. c), della Tariffa, parte I, allegata al TUR (Cass., ord. 29 luglio 2021, n. 21697). L’ordine di deposito non presuppone una domanda, è oggetto di pronunzia meramente accessoria al decisum, ha finalità cautelare di interessi estranei a quelli reciproci tra le parti e non è suscettivo di controversia, sicché va annoverato tra i provvedimenti giudiziari di accertamento di diritti patrimoniali (Cass., Sez. 5 ord. 30 giugno 2021, n. 18430).
Il beneficio della registrazione a tassa fissa, anziché proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria ratio nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, e tale funzione è estranea alla sentenza o all’ordinanza che, definendo la controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla quantificazione dell’indennità di esproprio, determina in via definitiva l'ammontare di tale indennità spettante all'espropriato per effetto del provvedimento ablatorio (Cass. sent. 13 giugno 2005, n. 12692).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Si contesta la legittimità dell'imposta di registro proporzionale al 3% su una sentenza di indennità di esproprio, ritenendo che debba essere applicata l'imposta proporzionale dell'1%.