Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 27 gennaio 2023, n. 637

di Fabio Pace | 27 Gennaio 2023
Rassegna di giurisprudenza 27 gennaio 2023, n. 637

La questione riguarda il perfezionamento della notifica via PEC nel caso in cui quella effettuata nel termine di legge per l’impugnazione venga rifiutata dal sistema, in quanto la casella di destinazione risulta piena.
Se la notificazione telematica non va a buon fine per una ragione non imputabile al notificante - essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi (Cass. 20 maggio 2019, n. 13532, Cass. 21 marzo 2018, n. 8029) - il notificante stesso ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domicilio (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto (Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass. 19 luglio 2017, n. 17864, Cass. 31 luglio 2017, n. 19059, Cass. 11 maggio 2018, n. 11485, Cass. 9 agosto 2018, n. 20700) (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40758). Deve essere escluso che il regime normativo concernente l'identificazione del domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass. 11 febbraio 2021, n. 3557), e solo così potranno conservarsi gli effetti dell’originaria notifica. Il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 ss. c.p.c., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ultima parte, del D.L. n. 179/2012, prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) (Cass. 18 novembre 2019, n. 29851).
Nella specie, poiché non si è compiuta la fattispecie notificatoria, mancando l’elemento della consegna, occorreva il rinnovo della notificazione stessa. La sua esecuzione solo due anni dopo - oltre il termine pari alla metà di quello stabilito (nel caso del ricorso in cassazione) dall’art. 325, secondo comma, c.p.c., indicato come congruo (Cass. 24 ottobre 2022, n. 31346) - è tardiva.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La notifica via PEC può essere ripetuta se il destinatario non ha potuto ricevere i messaggi a causa di spazio insufficiente, ma deve essere tempestiva.