Un contribuente chiedeva il rimborso dell'IVA versata per il periodo aprile 2009 - dicembre 2010, poiché l'imposta, il cui versamento prima era stato sospeso per il sisma del 2009 in Abruzzo, era stata ridotta al 40%. L'Agenzia rigettava l'istanza in quanto la norma originaria escludeva il rimborso di quanto già versato.
La V Sezione civile, in tema di agevolazione IVA, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, formulando il seguente quesito: se i principi affermati nell’ordinanza Agenzia delle Entrate c/ Nuova Invincibile s.r.l., in C-82/14, EU:C:2015:510, nonché nella sent. 17 luglio 2008, Commissione c/Italia, in C-132/06, EU:C:2008:412 (che hanno escluso la compatibilità con l’ordinamento unionale del beneficio, previsto dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, della riduzione nella misura del 90% dell’imposta dovuta per gli anni 1990, 1991, e 1992, in favore delle persone colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa), ostino a una disposizione normativa, quale quella risultante dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60%, di quanto versato a titolo di IVA, nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010, in relazione al terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009.
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