Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 gennaio 2023, n. 636

di Fabio Pace | 20 Gennaio 2023
Rassegna di giurisprudenza 20 gennaio 2023, n. 636

La questione verte sulla classificazione tariffaria applicabile ai beni della categoria fotocamere, videocamere e action cam. Va stabilito l'elemento distintivo essenziale tra fotocamere digitali e videocamere digitali.
Costituiscono elementi discretivi essenziali per la classificazione doganale delle fotocamere digitali con doppia funzione (registrazione video e immagini fisse) alternativamente tra la sottovoce NC 8525 80 30 e le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99, contenute nell’Allegato I al Reg. n. 2658/87/CEE del Consiglio del 23 luglio 1987, la qualità [risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più)] e la durata (ininterrotta di almeno 30 minuti di singola sequenza video) della registrazione video, mentre, nel raffronto tra le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99, è applicabile quest’ultima solo se le macchine possano registrare file video e audio anche da fonti diverse dall’obbiettivo della videocamera.
Criterio discretivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e nelle premesse alle sezioni o ai capitoli. Altro criterio è la destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso. La classificazione doganale di un prodotto, inoltre, deve essere operata tenendo conto della funzione principale di quest'ultimo e, nel caso di macchine che compiono due o più funzioni, della funzione principale che le caratterizza e, a tale fine, è necessario considerare cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore (Cass., 11 febbraio 2020, n. 3242).
Le merci che attengono a prodotti misti, lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti, non classificabili secondo una voce specifica, vanno classificate secondo la materia o l'oggetto che conferisce il loro carattere essenziale (Regola 3-b) All. I Reg. (CEE) n. 2658/1987, cioè secondo la componente essenziale, in funzione del raggiungimento dello scopo finale del prodotto misto (Cass., 12 novembre 2019, n. 29181; Cass., 29 dicembre 2010, n. 26297).
La sottovoce 8525 80 99 della nomenclatura combinata, contenuta nell'Allegato I al Reg. (CEE) n. 2658/87, può essere applicata se le videocamere possono registrare file video e audio da fonti diverse dall'obiettivo della videocamera (Cass., 11 febbraio 2020, n. 3242).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La questione riguarda la classificazione tariffaria delle fotocamere e videocamere digitali basata su caratteristiche e funzioni principali.