La questione verte sulla classificazione tariffaria applicabile ai beni della categoria fotocamere, videocamere e action cam. Va stabilito l'elemento distintivo essenziale tra fotocamere digitali e videocamere digitali.
Costituiscono elementi discretivi essenziali per la classificazione doganale delle fotocamere digitali con doppia funzione (registrazione video e immagini fisse) alternativamente tra la sottovoce NC 8525 80 30 e le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99, contenute nell’Allegato I al Reg. n. 2658/87/CEE del Consiglio del 23 luglio 1987, la qualità [risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più)] e la durata (ininterrotta di almeno 30 minuti di singola sequenza video) della registrazione video, mentre, nel raffronto tra le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99, è applicabile quest’ultima solo se le macchine possano registrare file video e audio anche da fonti diverse dall’obbiettivo della videocamera.
Criterio discretivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e nelle premesse alle sezioni o ai capitoli. Altro criterio è la destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso. La classificazione doganale di un prodotto, inoltre, deve essere operata tenendo conto della funzione principale di quest'ultimo e, nel caso di macchine che compiono due o più funzioni, della funzione principale che le caratterizza e, a tale fine, è necessario considerare cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore (Cass., 11 febbraio 2020, n. 3242).
Le merci che attengono a prodotti misti, lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti, non classificabili secondo una voce specifica, vanno classificate secondo la materia o l'oggetto che conferisce il loro carattere essenziale (Regola 3-b) All. I Reg. (CEE) n. 2658/1987, cioè secondo la componente essenziale, in funzione del raggiungimento dello scopo finale del prodotto misto (Cass., 12 novembre 2019, n. 29181; Cass., 29 dicembre 2010, n. 26297).
La sottovoce 8525 80 99 della nomenclatura combinata, contenuta nell'Allegato I al Reg. (CEE) n. 2658/87, può essere applicata se le videocamere possono registrare file video e audio da fonti diverse dall'obiettivo della videocamera (Cass., 11 febbraio 2020, n. 3242).
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