Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 dicembre 2022, n. 630

di Fabio Pace | 9 Dicembre 2022
Rassegna di giurisprudenza 9 dicembre 2022, n. 630

Si lamenta l'inesistenza della notificazione dell'atto d’appello, mai ricevuto presso il domicilio eletto e che la mancata costituzione in appello non è stata una libera scelta ma la conseguenza dell’omessa notifica.
Nella specie, la prova della notifica dell’atto d’appello consiste in un singolo foglio per ricevuta della consegna di un ricorso (non allegato in copia al documento) presumibilmente a un impiegato del difensore della parte in primo grado, mancante dei requisiti essenziali della relata di notifica e che reca la firma solo del ricevente, sotto il timbro dello studio legale, senza indicare il soggetto che ha eseguito la notifica. Non è possibile identificare il mittente perché a tale fine non basta la sola intestazione prestampata del documento, e non essendovi contezza del soggetto che ha in concreto effettuato tale consegna, e della sua qualifica, manca un soggetto abilitato a certificare la data di consegna stessa (Cass. 6 luglio 2021, n. 19019).
Il Comune oppone che nel processo tributario sono consentite altre forme di notifica, quale la spedizione a mezzo posta o la consegna all'impiegato addetto; tuttavia questa non è notifica a mezzo posta, con un plico senza busta raccomandata ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992; non è una notifica a mezzo del messo notificatore, poiché manca nel documento il nome di chi avrebbe effettuato la congegna; non è una consegna diretta all’impiegato poiché la regola della consegna diretta si applica quando a ricevere l’atto è un impiegato dell’ente, e comunque la ricevuta deve essere rilasciata sulla copia, per aversi contezza dell’identità tra l'atto che viene consegnato e l'atto originale. L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. sez. un., ord. 26 gennaio 2016, n. 1416). In questo caso si ha un documento che attesta un’attività priva degli elementi costituivi essenziali, quali il soggetto notificante, la sua qualità e la data della consegna, che non è certificata dalla firma del ricevente. Manca il requisito imprescindibile dell’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività. Trattandosi di notifica inesistente e non nulla, non si applica il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

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