Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 23 dicembre 2022, n. 632

di Fabio Pace | 23 Dicembre 2022
Rassegna di giurisprudenza 23 dicembre 2022, n. 632

Un contribuente chiede l’esenzione ICI in relazione alla sua quota di comproprietà su immobili, per i quali le sorelle comproprietarie, grazie anche alla cessione in comodato a loro favore da parte sua nei limiti della quota, avevano usufruito del beneficio in ragione della fissazione della dimora abituale presso gli immobili.
In tema di ICI, con riguardo alla previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado, che li utilizzino come abitazione principale, la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento concedano in comodato l’immobile a un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia; pertanto, non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile, in quanto il presupposto dell’esenzione pro quota per il comproprietario che l’abbia destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente, che beneficerebbe, altrimenti, dell’esenzione pro quota - a differenza degli altri comproprietari - senza avere fissato la dimora abituale nell’immobile, in violazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 93/2008.
La previsione del regolamento ICI comunale riguarda il caso specifico in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento concedano in uso a titolo gratuito (cioè, in comodato) l’immobile a un parente o affine entro il secondo grado, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia, per cui si presuppone che quest’ultimo non vanti alcun diritto reale o personale di godimento sull’immobile in questione, potendo destinarlo ad abitazione principale solo in forza della suddetta concessione in uso.
L'esenzione ICI ex art. 1, comma 1, del D.L. n. 93/2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull'immobile, nel quale egli e il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non abbiano la residenza anagrafica (Cass., Sez. V, 8 agosto 2022, n. 24462). Quindi, i comproprietari che non abitano e non utilizzano l’immobile come propria abitazione principale sono obbligati a corrispondere l’ICI relativa alla propria quota di proprietà.

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