Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 2 dicembre 2022, n. 629

di Fabio Pace | 2 Dicembre 2022
Rassegna di giurisprudenza 2 dicembre 2022, n. 629

Una società ritiene errato escludere che, ai fini del calcolo del ROL, una volta sottratti dal valore della produzione i costi della produzione, alla differenza così ottenuta, dovessero sommarsi gli ammortamenti immateriali e materiali.
Relativamente ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, ispirati alla prevalenza della sostanza sulla forma, il calcolo del risultato operativo lordo va effettuato dopo avere individuato, tra le poste del conto economico redatto sulla base dei principi contabili internazionali, quelle che, nel caso di specie, risultino in concreto corrispondenti alle voci contenute nello schema di conto economico di cui all’art. 2425 c.c. e richiamate dall’art. 96, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986. A tale fine, il giudice del merito non può esimersi dal valutare anche lo schema di riconciliazione tra i due sistemi di rilevazione contabile che sia stato predisposto e prodotto dal contribuente IAS adopter.
Ai sensi dell’art. 96 del TUIR, in linea generale, le società̀ che adottano i principi contabili internazionali non hanno l’obbligo di seguire uno schema di conto economico predefinito e quindi, ai fini del calcolo del ROL, non devono necessariamente adottare il parametro normativo dell'art. 2425 c.c. Esse devono invece individuare, tra le voci del conto economico redatto sulla base dei principi internazionali, quelle corrispondenti alle voci contenute nello schema di conto economico di cui all’art. 2425 c.c. Pertanto, se da un lato non si può prescindere dalle rilevanze contabili e dai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati, dall’altro la corrispondenza tra le voci di bilancio non IAS e IAS deve essere ricercata anche al di là delle semplici apparenze formali, tenendo sempre presente che i principi contabili internazionali sono in generale ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. Non è pertanto richiesta al contribuente IAS adopter la redazione di un nuovo bilancio secondo le norme del codice civile e i principi contabili nazionali, ma la predisposizione di uno schema di conto economico equiparato che consenta un ragguaglio tra il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali e le voci di cui all’art. 2425 c.c. rilevanti al fine di una corretta determinazione del ROL.

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