Un contribuente eccepisce l’inammissibilità dell'appello, assumendo che l'A.F., alla costituzione in appello, aveva prodotto solo l’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l'atto di appello notificato direttamente a mezzo posta, ma non la fotocopia della relativa ricevuta di spedizione della raccomandata. Inoltre, l’avviso di ricevimento non recava la data di spedizione della raccomandata in questione.
Nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’ appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data e il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione, il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, e il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato solo se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).
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