Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 novembre 2022, n. 627

di Fabio Pace | 18 Novembre 2022
Rassegna di giurisprudenza 18 novembre 2022, n. 627

Si contesta che la decadenza dalle agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina precluda di usufruire del regime specificamente previsto per gli imprenditori agricoli professionali (IAP).
Per le stipulazioni intervenute dopo il 30 giugno 2005 (ma prima del 7 aprile 2011), con riguardo a una compravendita di fondo rustico da parte di IAP, che abbia invocato nell'occasione le agevolazioni della piccola proprietà contadina (art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004), in caso di successiva decadenza per rivendita totale o parziale del fondo rustico prima del decorso di 5 anni dall'acquisto, essendo venuta meno la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale dopo che l'art. 12 della legge n. 153/1975 è stato abrogato, si deve applicare l'aliquota dell’imposta di registro in misura ridotta dell’8% secondo la previsione della nota I all'art. 1 della Tariffa, p. I, annessa al D.P.R. n. 131/1986 (poi abrogata), nel testo risultante dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 99/2004, che ha esteso allo IAP la precedente disciplina dell'imprenditore agricolo a titolo principale; in tali ipotesi, la produzione della certificazione relativa alla qualità di IAP in sede di rogito notarile basta per beneficiare di tale trattamento d'ufficio anche dopo la decadenza dalle agevolazioni della piccola proprietà contadina, non potendo l'A.F. applicare l'aliquota nella misura del 15% ex art. 1, comma 3, della Tariffa cit. per i soggetti diversi dagli IAP.
Si segnala la risposta a interpello 18 novembre 2020, n. 551: una volta esclusa (per revoca, decadenza o rinunzia) la concessione delle agevolazioni per la PCC, l'art. 1, comma 1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, sancisce il trattamento tributario di default per il trasferimento di terreni agricoli e di relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP; invece, l'art. 1, comma 3, della Tariffa cit. regolamenta le ipotesi residuali di trasferimenti di terreni agricoli (e relative pertinenze) a favore di soggetti professionalmente non qualificati. Tale interpretazione vale anche per la nota I all'art. 1 della Tariffa cit. Una volta comprovata la qualità di IAP, la decadenza dall'agevolazione della PCC non impedisce di invocare - e, anzi, impone all'A.F. di applicare in sede di recupero - il trattamento previsto ratione temporis dall'abrogata nota I all'art. 1 della Tariffa cit. Non si tratta di applicare una diversa agevolazione in luogo di altra, ma di applicare il trattamento ordinariamente previsto per la fattispecie impositiva.

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