Si censura l'omesso esame della perizia di parte versata in atti.
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo se determina l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Pertanto, la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. ord. 28 settembre 2016, 19150).
L'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.c.p.c., introduce un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (cioè, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della lite); l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ove il fatto storico, rilevante in causa sia stato comunque considerato dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella specie, l'omesso esame avrebbe riguardato non un elemento materiale o storico della fattispecie (questo dovendosi individuare nel valore venale dell'area, elemento certamente considerato in sentenza), e neppure le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, quanto la valutazione offerta dal contribuente, corroborata da una perizia di parte. Il giudice di merito ha comunque esaminato e valutato espressamente la perizia di parte, e sono state spiegate le ragioni per la quali la Commissione dissente dalla valutazione in essa resa, in quanto fondata sulla considerazione del terreno come agricolo, mentre la CTR lo ha considerato terreno edificabile, in quanto come tale indicato nello strumento urbanistico.
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