In prossimità dell'udienza, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, notificato a mezzo PEC all'Agenzia delle entrate.
La rinuncia è rituale, poichè formulata in atto univoco in tal senso, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal difensore, da qualificarsi munito dei relativi poteri; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 ss. c.p.c. La rinuncia, sebbene notificata, non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l'art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva per l'estinzione del processo.
La rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio (che richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali) (Cass. ord. 23 dicembre 2005, n. 28675) e inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venire meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. ord. 28 maggio 2020, n. 10140).
Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, quarto comma, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti.
Nella specie, in assenza di una richiesta di condanna alle spese da parte della controricorrente, cui la rinuncia è stata regolarmente notificata, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione.
L’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, che pone a carico del soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
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