La questione riguarda l’individuazione della data di decorrenza del termine biennale di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso del credito di accisa sul consumo di energia elettrica.
In tema di accise sull'energia elettrica,
L'accredito - in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come pagamento indebito, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale, ex art. 14, comma 2, del TUA. Il versamento in più dell'accisa diventa indebito nel momento in cui - terminata la somministrazione - rimane a conguaglio una maggiore somma versata che il contribuente non è più obbligato a utilizzare in compensazione. Dunque, solo alla fine del rapporto tributario, nel caso in cui emerga dall'ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest'ultimo darà luogo a un pagamento indebito e il contribuente proprio come nel c/c ordinario ex art. 1823 c.c. al momento della chiusura del conto - potrà esigere il credito medesimo con decorrenza del termine biennale di decadenza, ex art. 14, comma 2, del TUA, dalla data del pagamento in eccesso che coincide con la presentazione dell'ultima dichiarazione annuale da cui sia risultato il credito d’imposta (Cass. n. 16261-4del 2019 cit.).
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