Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 28 maggio 2021, n. 554

di Fabio Pace | 28 Maggio 2021
Rassegna di Giurisprudenza 28 maggio 2021, n. 554

La questione riguarda l’individuazione della data di decorrenza del termine biennale di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso del credito di accisa sul consumo di energia elettrica.
In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, per il rimborso dell'eventuale credito d’imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione (Cass. sent. 18 giugno 2019, n. 16261-4; sent. 16 ottobre 2019, n. 26157).
L'accredito - in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come pagamento indebito, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale, ex art. 14, comma 2, del TUA. Il versamento in più dell'accisa diventa indebito nel momento in cui - terminata la somministrazione - rimane a conguaglio una maggiore somma versata che il contribuente non è più obbligato a utilizzare in compensazione. Dunque, solo alla fine del rapporto tributario, nel caso in cui emerga dall'ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest'ultimo darà luogo a un pagamento indebito e il contribuente proprio come nel c/c ordinario ex art. 1823 c.c. al momento della chiusura del conto - potrà esigere il credito medesimo con decorrenza del termine biennale di decadenza, ex art. 14, comma 2, del TUA, dalla data del pagamento in eccesso che coincide con la presentazione dell'ultima dichiarazione annuale da cui sia risultato il credito d’imposta (Cass. n. 16261-4del 2019 cit.).

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