L’Agenzia ritiene che la comunicazione di risposta all'interpello disapplicativo per le società di comodo non sia atto autonomamente impugnabile, sia perchè tale atto non è compreso nel tassativo elenco previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sia perchè l'avviso di accertamento successivo sarebbe impugnabile anche in assenza di preventiva contestazione della risposta all'interpello.
L’elenco degli atti impugnabili, contenuto nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'A.F. porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno compresi gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, e anche gli atti prodromici degli atti impositivi (Cass., Sez. 5, ord. n. 2144 del 30 gennaio 2020). Tra questi è stato espressamente individuato il rigetto definitivo dell'istanza di interpello (Cass., Sez. 6-5, ord. n. 32425 dell’11 dicembre 2019).
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