La questione che si pone è se nell’art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, possa evidenziarsi una soluzione di continuità tra il primo e il secondo periodo, con due distinti criteri di determinazione della plusvalenza.
Nella determinazione delle plusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso d’azienda o di ramo d'azienda, ex art. 86, comma 2, del TUIR, il valore di avviamento, che sia iscritto nell'attivo di bilancio e per il quale sia in atto la deduzione per quote di ammortamento, va individuato nella differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ancora ammortizzato.
Rispetto a un avviamento cd. derivativo (cioè già oggetto di una sua autonoma identificazione in occasione del precedente acquisto dell'azienda da parte dell'attuale cedente) e tenendo conto della sua appostazione nell'attivo dello stato patrimoniale, così come della sua ammortizzabilità, appare incomprensibile perchè, ai fini della sua valutazione in sede di cessione d'azienda (del ramo d'azienda), la sentenza abbia ritenuto corretta la valutazione dell'A.F. Questa, riconducendo a imponibile l'intero valore dell'avviamento del ramo d'azienda ceduto, non ha tenuto conto di quanto previsto dall’art. 86, comma 2, primo periodo, del TUIR, a proposito della determinazione della plusvalenza, la quale, in caso di cessione del bene, sia esso singolo (ma non rientrante tra quelli indicati nell'art. 85, comma 1, del TUIR), sia esso corrispondente al complesso dei beni costituenti l'azienda, deve corrispondere alla differenza tra il corrispettivo di cessione (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e il costo non (ancora) ammortizzato.
E' vero che l'avviamento non costituisce un indice di valore stabile, potendo incrementarsi o ridursi nel suo valore in base all'andamento economico dell'impresa e al suo indice di redditività, ma ciò non fa ritenere che l'avviamento iniziale sia estraneo a quello esistente alla cessione dell'azienda o di un ramo di essa.
Ai fini fiscali, nella determinazione della plusvalenza (o minusvalenza), non può assumersi l'indifferenza del costo di avviamento inizialmente dichiarato (o accertato) in occasione dell'acquisto dell'azienda e di quanto di esso, appostato nell'attivo dello stato patrimoniale, non sia stato ancora ammortizzato.
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