Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 16 ottobre 2020, n. 522

di Fabio Pace | 16 Ottobre 2020
Rassegna di Giurisprudenza 16 ottobre 2020, n. 522

Un contribuente contesta la ritenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio per effetto del pagamento dell'importo della cartella, deducendo come il pagamento sia stato eseguito per evitare successivi procedimenti espropriativi e non quale adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass., Sez. U., 26 luglio 2004, n. 13969). Tale principio è applicabile, anche nel processo tributario, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2006, n. 909; Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2013, n. 27598) e, ove il fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte in assenza di conclusioni conformi, il giudice ha il compito di valutare l'avvenuto soddisfacimento (Cass., Sez. VI, 16 marzo 2015, n. 5188).
Il pagamento e la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento non integrano acquiescenza alla pretesa tributaria, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento di essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass., Sez. V, 8 febbraio 2017, n. 3347), risultando irripetibile il versamento solo di quanto spontaneamente pagato (Cass., Sez. V, 30 gennaio 2018, n. 2231).
Il principio dell’inidoneità del pagamento non spontaneo a provocare la cessazione della materia del contendere è speculare al principio della sussistenza dell'interesse dell'Ufficio alla controversia in caso di sgravio di una cartella di pagamento in seguito a una sentenza favorevole al contribuente, in quanto trattasi di comportamento che può fondarsi anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese del procedimento espropriativo (Cass., Sez. V, 1 aprile 2016, n. 6334; Cass., Sez. VI, 16 luglio 2019, n. 18976).

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