Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 ottobre 2019, n. 472

di Fabio Pace | 11 Ottobre 2019
Rassegna di giurisprudenza 11 ottobre 2019, n. 472

Una società evidenzia che la dichiarazione dei redditi integrativa da cui scaturiva il buono d'imposta richiesto era stata portata a conoscenza dell'autorità doganale, in quanto trasmessa mediante ricorso gerarchico.
Il credito d’imposta relativo alle accise sui carburanti consumati nell'attività delle autovetture su piazza (taxi) viene riconosciuto dall'Amministrazione doganale, anche mediante il rilascio di buoni d’imposta da utilizzare presso il deposito fiscale della compagnia petrolifera prescelta dal contribuente, purchè sia preventivamente e indefettibilmente inoltrata la dichiarazione dei redditi, anche integrativa, afferente al periodo d’imposta di riferimento e idonea a documentare il credito non utilizzato.
Il beneficio sui carburanti (benzina, gasolio, GPL, gas naturale) consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza (taxi e noleggio con conducente), previsto dai punti 12 e 13 della Tab. A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, è concesso attraverso un credito d’imposta (rimborso di accisa), commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita per quanto riguarda la benzina, il gasolio, il metano, il GPL e quella ridotta in relazione ai medesimi prodotti in base alla tabella di riferimento, allegata al decreto citato.
Per fruire dell'agevolazione, devono essere osservate le disposizioni del D.M. n. 29 marzo 1994D.M. n. 29 marzo 1994, il cui art. 5-bis prevede che, per utilizzare l'eccedenza correlata al credito d’imposta maturato, il contribuente deve presentare alla competente circoscrizione doganale istanza contenente talune essenziali informazioni (generalità, domicilio, codice fiscale dell'istante, specie del servizio prestato, estremi della licenza, dati identificativi dell'autovettura, dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio prestato), nonchè allegarvi copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti il credito residuo.
Nella specie, all'istanza di conversione del credito d'imposta non veniva allegata ab origine la dichiarazione dei redditi integrativa afferente al periodo di riferimento e alla quale vengono in astratto correlati i presupposti di maturazione del credito d'imposta.
Il contribuente ritiene che il deficit allegatorio debba ritenersi colmato dalla presentazione della dichiarazione integrativa con un ricorso gerarchico avverso l'originario provvedimento di conversione del buono d’imposta, in misura stimata incongrua in quanto postulata da una dichiarazione reddituale poi integrata.
Tale ricorso veniva dichiarato irricevibile per tardività, il che escludeva l'esercizio di qualsiasi vaglio di merito da parte dell'autorità doganale. L’irricevibilità del ricorso impediva l'esame dei profili di merito concernenti i requisiti per la conversione del credito d'imposta, sicchè del ricorso e dei suoi allegati l'autorità doganale non assumeva cognizione alcuna, se non al fine di rilevarne l'irritualità. Nè l'Erario era onerato di archiviare o travasare il contenuto del ricorso e degli allegati in una sede altra e distinta, qual è quella entro cui si è successivamente innestato un nuovo e diverso ricorso teso a ottenere il riconoscimento del beneficio.

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