Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
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Art. 1, lett. a)
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L’art. 1 dello schema di Decreto reca diverse modifiche al D.Lgs. n. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario.
La lettera a), come modificata in sede referente, interviene sull’art. 7, comma 4 del citato D.Lgs. aggiungendo due periodi volti a disciplinare la facoltà di notifica in via telematica dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale.
Quanto alla testimonianza scritta, viene previsto - in deroga all’art. 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, che viene successivamente depositato telematicamente dal difensore della parte che lo ha citato.
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Assistenza tecnica
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Art. 1, lett. b)
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La lett. b) interviene sull’art. 12 D.Lgs. n. 546/1992, che disciplina l’assistenza tecnica del difensore prevedendo:
- la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell’incarico al difensore (numero 1);
- il deposito telematico, da parte del difensore, dell’immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo (numero 2);
- le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all’apposizione della procura in calce all’atto (numero 3).
Per effetto delle modifiche apportate in sede referente viene introdotto il nuovo comma 7-bis, nel quale viene previsto che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce nei casi in cui venga rilasciata su un separato documento informatico, depositato telematicamente insieme all’atto cui si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.
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Litisconsorzio ed intervento
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Art. 1, lett. c)
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La lett. c) interviene sull’art. 14, in materia di litisconsorzio e intervento, aggiungendo il comma 6-bis, a norma del quale nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
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Spese di giudizio
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Art. 1, lett. d)
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La lett. d) reca modifiche all’art. 15 in materia spese del giudizio:
- viene esclusa l’applicazione della disposizione che pone le spese a carico della parte soccombente nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per cui il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio;
- si aggiunge un’ulteriore ipotesi di compensazione delle spese del giudizio per il caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti dalla stessa solo nel corso del giudizio;
- è inserita una previsione per cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.
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Comunicazioni e notificazioni
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Art. 1, lett. e)
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La lett. e) adegua le previsioni relative alle modalità di invio delle comunicazioni a cura delle segreterie delle corti con la sostituzione del riferimento al “plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento” con quello alla “raccomandata con avviso di ricevimento”.
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Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici
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Art. 1, lett. f)
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La lett. f) introduce alcune modifiche all’art. 16-bis in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici.
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Forma degli atti
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Art. 1, lett. g)
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La lett. g) inserisce nel D.Lgs. n. 546/1992 il Capo III “Forma degli atti”, comprendente l’art. 17-ter ai sensi del quale:
- gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali devono essere redatti in modo chiaro e sintetico;
- tutti gli atti del giudice, degli ausiliari, delle segreterie, delle parti e dei difensori - e i provvedimenti sono sottoscritti con firma digitale, salvo casi eccezionali previsti dalle norme tecniche;
- nella liquidazione delle spese si tenga conto della violazione delle norme di cui al comma 4-bis dell’art. 16-bis e delle norme tecniche;
- la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.
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Atti impugnabili
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Art. 1, lett. h)
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La lett. h) modifica il comma 1 dell’art. 19 in materia di atti impugnabili in sede di ricorso, aggiungendo la lett. g-bis al fine di prevedere che possa essere impugnato il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quater della Legge n. 212/2000.
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Potere di certificazione di conformità
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Art. 1, lett. l)
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La lett. l) prevede che:
- gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi;
- il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti cartacei di cui non sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità.
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Trattazione in camera di consiglio
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Art. 1, lett. m)
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La lett. m) prevede che la parte specifichi se la richiesta di discussione sia in presenza o da remoto e che nel concorso di richieste di discussione in presenza e da remoto la discussione avvenga in presenza ferma restando la possibilità, per chi lo ha chiesto, di partecipare da remoto.
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Deliberazioni del collegio giudicante
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Art. 1, lett. n)
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La lett. o) modifica il comma 1 dell’art. 35 - a norma del quale il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio - prevedendo la lettura immediata del dispositivo al termine della camera di consiglio, fatta salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria con contestuale comunicazione ai difensori entro il termine di 7 giorni.
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Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione
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Art. 1, lett. s)
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La lett. s) del comma 1 dell’art. 1 inserisce, dopo l’art. 47-bis del D.Lgs. n. 546/1992, l’art. 47-ter rubricato “Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”.
La disposizione, introduce la possibilità per il giudice tributario, in sede di decisione sull’istanza cautelare, di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti ed una delle parti ne abbia fatto richiesta, il collegio (o il giudice monocratico) dispone il rinvio per consentire la proposizione dei motivi aggiunti o il regolamento di giurisdizione, fissando la data per il prosieguo del giudizio.
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Definizione e pagamento delle somme dovute
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Art. 1, lett. v)
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Ai fini di deflazione del contenzioso, l’art. 1 lett. v) prevede la riduzione delle sanzioni al 60% del minimo previsto per legge in caso di definizione mediante conciliazione del giudizio pendente davanti la Corte di Cassazione.
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Nuove prove in appello
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Art. 1, lett. aa)
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La lett. aa) del comma 1 dell’art. 1 dello schema riscrive l’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992:
- da un lato, estendendo il divieto di nuove prove in appello alle prove documentali, fatte salve le ipotesi già previste dalla normativa vigente;
- dall’altro, introducendo la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti in primo grado, da cui emergano vizi degli atti o dei provvedimenti impugnati.
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Proposizione dell’impugnazione
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Art. 1, lett. cc)
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La lett. cc) ha ampliato la possibilità di promuovere istanze cautelari, prevedendo inoltre l’impugnabilità del provvedimento che decide su di esse.
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Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
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Art. 2
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L’art. 2 prevede che ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione della causa non spetti più alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.
Viene altresì abrogata la maggiorazione del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nel caso di controversie che possono essere oggetto di reclamo/mediazione.
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Clausola di invarianza finanziaria
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Art. 3
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L’art. 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all’attuazione complessiva delle disposizioni del D.Lgs. in esame, dalle quali non devono derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica
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Entrata in vigore e decorrenza degli effetti
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Art. 4
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Il Decreto entra in vigore dal 29 dicembre 2023 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.) in relazione alle disposizioni in materia di:
- litisconsorzio e intervento;
- spese del giudizio;
- comunicazioni;
- atti impugnabili in sede di ricorso;
- termine per la proposizione del ricorso;
- richiesta di discussione in pubblica udienza;
- sentenza in forma semplificata e udienza da remoto;
- lettura immediata del dispositivo al termine della camera di consiglio;
- requisiti della motivazione della sentenza;
- procedimenti che si svolgono innanzi alla Corte in composizione monocratica;
- definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione;
- definizione del giudizio anche in Cassazione mediante accordo conciliativo;
- proposizione da parte del giudice di una proposta conciliativa basata su precedenti giurisprudenziali;
- riduzione delle sanzioni in caso di definizione mediante conciliazione del giudizio pendente davanti la Corte di cassazione;
- sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza in appello;
- nuove prove in appello;
- provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione;
- proposizione della impugnazione.
Il comma 2 precisa altresì che le disposizioni introdotte dallo schema in esame si applichino ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.
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Riforma fiscale, come cambia il contenzioso tributario
di Marco Bomben | 29 Dicembre 2023
Nell’ambito della riforma fiscale, è stato approvato il 28.12.2023 dal Consiglio dei Ministri n. 64 il Decreto legislativo contenente disposizioni in materia di contenzioso tributario. Le nuove disposizioni apportano una serie di modifiche al precedente D.Lgs. n. 546/1992, al fine di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria, mediante la semplificazione della normativa processuale e l’obbligo di utilizzo di modelli predefiniti per la relazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2024, con entrata in vigore il 4 gennaio 2024.
Il nuovo Decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario prevedendo:
Vediamo di seguito le principali novità apportate dall’intervento normativo:
Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Art. 1,
lett. a)
L’art. 1 dello schema di Decreto reca diverse modifiche al D.Lgs. n. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario.
La lettera a), come modificata in sede referente, interviene sull’art. 7, comma 4 del citato D.Lgs. aggiungendo due periodi volti a disciplinare la facoltà di notifica in via telematica dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale.
Quanto alla testimonianza scritta, viene previsto - in deroga all’art. 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, che viene successivamente depositato telematicamente dal difensore della parte che lo ha citato.
Assistenza tecnica
Art. 1,
lett. b)
La lett. b) interviene sull’art. 12 D.Lgs. n. 546/1992, che disciplina l’assistenza tecnica del difensore prevedendo:
Per effetto delle modifiche apportate in sede referente viene introdotto il nuovo comma 7-bis, nel quale viene previsto che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce nei casi in cui venga rilasciata su un separato documento informatico, depositato telematicamente insieme all’atto cui si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.
Litisconsorzio ed intervento
Art. 1,
lett. c)
La lett. c) interviene sull’art. 14, in materia di litisconsorzio e intervento, aggiungendo il comma 6-bis, a norma del quale nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Spese di giudizio
Art. 1,
lett. d)
La lett. d) reca modifiche all’art. 15 in materia spese del giudizio:
Comunicazioni e notificazioni
Art. 1,
lett. e)
La lett. e) adegua le previsioni relative alle modalità di invio delle comunicazioni a cura delle segreterie delle corti con la sostituzione del riferimento al “plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento” con quello alla “raccomandata con avviso di ricevimento”.
Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici
Art. 1,
lett. f)
La lett. f) introduce alcune modifiche all’art. 16-bis in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici.
Forma degli atti
Art. 1,
lett. g)
La lett. g) inserisce nel D.Lgs. n. 546/1992 il Capo III “Forma degli atti”, comprendente l’art. 17-ter ai sensi del quale:
Atti impugnabili
Art. 1,
lett. h)
La lett. h) modifica il comma 1 dell’art. 19 in materia di atti impugnabili in sede di ricorso, aggiungendo la lett. g-bis al fine di prevedere che possa essere impugnato il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quater della Legge n. 212/2000.
Potere di certificazione di conformità
Art. 1,
lett. l)
La lett. l) prevede che:
Trattazione in camera di consiglio
Art. 1,
lett. m)
La lett. m) prevede che la parte specifichi se la richiesta di discussione sia in presenza o da remoto e che nel concorso di richieste di discussione in presenza e da remoto la discussione avvenga in presenza ferma restando la possibilità, per chi lo ha chiesto, di partecipare da remoto.
Deliberazioni del collegio giudicante
Art. 1,
lett. n)
La lett. o) modifica il comma 1 dell’art. 35 - a norma del quale il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio - prevedendo la lettura immediata del dispositivo al termine della camera di consiglio, fatta salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria con contestuale comunicazione ai difensori entro il termine di 7 giorni.
Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione
Art. 1,
lett. s)
La lett. s) del comma 1 dell’art. 1 inserisce, dopo l’art. 47-bis del D.Lgs. n. 546/1992, l’art. 47-ter rubricato “Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”.
La disposizione, introduce la possibilità per il giudice tributario, in sede di decisione sull’istanza cautelare, di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti ed una delle parti ne abbia fatto richiesta, il collegio (o il giudice monocratico) dispone il rinvio per consentire la proposizione dei motivi aggiunti o il regolamento di giurisdizione, fissando la data per il prosieguo del giudizio.
Definizione e pagamento delle somme dovute
Art. 1,
lett. v)
Ai fini di deflazione del contenzioso, l’art. 1 lett. v) prevede la riduzione delle sanzioni al 60% del minimo previsto per legge in caso di definizione mediante conciliazione del giudizio pendente davanti la Corte di Cassazione.
Nuove prove in appello
Art. 1,
lett. aa)
La lett. aa) del comma 1 dell’art. 1 dello schema riscrive l’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992:
Proposizione dell’impugnazione
Art. 1,
lett. cc)
La lett. cc) ha ampliato la possibilità di promuovere istanze cautelari, prevedendo inoltre l’impugnabilità del provvedimento che decide su di esse.
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
Art. 2
L’art. 2 prevede che ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione della causa non spetti più alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.
Viene altresì abrogata la maggiorazione del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nel caso di controversie che possono essere oggetto di reclamo/mediazione.
Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3
L’art. 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all’attuazione complessiva delle disposizioni del D.Lgs. in esame, dalle quali non devono derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica
Entrata in vigore e decorrenza degli effetti
Art. 4
Il Decreto entra in vigore dal 29 dicembre 2023 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.) in relazione alle disposizioni in materia di:
Il comma 2 precisa altresì che le disposizioni introdotte dallo schema in esame si applichino ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.
Riferimenti normativi:
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