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MANOVRA 2024

Approvato il DdL sul “Made in Italy”

di Carla De Luca | 11 Dicembre 2023
Approvato il DdL sul “Made in Italy”

La Camera, con 133 voti favorevoli e 103 contrari, ha approvato, il 7 dicembre 2023, il disegno di legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (A.C. 1341-A). Il disegno di legge è collegato alla Manovra di finanza pubblica. 

DdL “Made in Italy” (A.C. 1341-A)
Rif. normativo Rubrica Descrizione
Artt. 1 e 2 Principi generali, obiettivi e ambiti di intervento
  • L’art. 1 chiarisce che il Disegno di Legge in esame è volto a valorizzare le produzioni d’eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, a fini identitari e per la crescita dell’economia nazionale, nonché del turismo. Nell’attuazione delle disposizioni, le amministrazioni centrali e locali orientano la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche.
    Le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione, che caratterizzano e qualificano la loro azione, siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione ed ecoinnovazione, della inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile.
Art. 3 Giornata nazionale del made in Italy
  • L’art. 3 istituisce la Giornata nazionale del made in Italy per celebrare la creatività e l’eccellenza italiana. La Giornata, non considerata solennità civile, non comporta effetti sull’orario di lavoro degli uffici pubblici né sull’orario scolastico.
Art. 4 Fondo nazionale del made in Italy
  • L’art. 4 del Disegno di Legge, modificato durante l’esame in sede referente, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare.
    Nel corso dell’esame in Commissione le finalità del Fondo sono state specificate aggiungendo, tra l’altro, il riferimento alle attività di riciclo di materie prime critiche.
    Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche quotate e anche in forma cooperativa, purché aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
    Il metodo di attuazione delle operazioni finanziarie del Fondo, le condizioni di intervento e l’individuazione del veicolo di investimento delle relative risorse sono affidate a un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Art. 5 Sostegno all’imprenditorialità femminile
  • L’art. 5 istituisce un’apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall’art. 4 del D.M. 30 novembre 2004, destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili.
Art. 6 Misure di incentivazione della proprietà industriale
  • L’art. 6 prevede, per l’anno 2024, la concessione alle start-up innovative e alle micro imprese del Voucher 3I per l’acquisizione di servizi di consulenza utili all’ottenimento di un brevetto.
Art. 7 Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale
  • L’art. 7, inserito in sede referente, obbliga l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività svolta, a notificare preventivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività e i motivi che impongono la medesima cessazione (comma 1).
  • Nel caso di cui sopra, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale ed evitare la loro estinzione, viene consentito al MIMIT di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso (comma 2).
  • Per i marchi che risultino non utilizzati da almeno 5 anni, il MIMIT può depositare, a proprio nome, domanda di registrazione del marchio (comma 3).
  • Il Ministero è autorizzato ad utilizzare i marchi suddetti esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività ubicate all’estero (comma 4).
  • Le modalità attuative dell’articolo sono rimesse a un decreto di natura non regolamentare (comma 5).
Art. 8 Filiera del legno per l’arredo al 100 per cento nazionale
  • L’art. 8, come modificato in sede referente, introduce alcune misure a sostegno della filiera nazionale del legno e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno: si prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), d'intesa con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova lo sviluppo delle certificazioni della gestione forestale sostenibile e sostenga la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell’industria della prima lavorazione del legno; a tal fine viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro (commi 1, 2, 4).
  • Il comma 3, come modificato in sede referente, reca norme di coordinamento normativo in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali.
Art. 9 Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini
  • La disposizione in esame prevede che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), al fine di valorizzare la filiera degli oli di oliva vergini, definisca con proprio Decreto non regolamentare, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari.
    Le predette consegne e registrazioni devono avvenire nel termine di 6 ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.
    L’articolo in commento, inoltre, modifica l’art. 16 della Legge n. 9/2013, relativo all’obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per gli operatori della filiera olivicola.
Art. 10 Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo
  • L’art. 10, modificato in sede referente, prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.
Art. 11 Misure per la transizione verde e digitale nella moda
  • L’art. 11, inserito nel corso dell’esame in sede referente, stanzia 5 milioni di euro nel 2023 e 10 milioni di euro nel 2024 per la promozione di investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.
Art. 12 Misure di semplificazione per la filiera della nautica
  • L’art. 12 prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione del termine da 60 a 7 giorni per il rilascio dell’iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto.
Art. 13 Fondo per l’incentivo alla nautica da diporto sostenibile
  • L’art. 13, introdotto in sede referente, istituisce un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.
Art. 14 Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto
  • L’art. 14, introdotto in sede referente, introduce la possibilità di iscrivere i natanti da diporto nell’Archivio telematico centrale (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
    Consente altresì ai soggetti italiani possessori di natanti, in navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell’unità attraverso la Dichiarazione di costruzione o importazione.
Art. 15 Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica
  • L’art. 15 prevede l’individuazione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, delle aree di interesse strategico nazionale in relazione alle quali consentire, ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l’esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei Ministri.
Art. 17 Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta
  • L’art. 17 istituisce - presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell’ambito del processo produttivo del pane fresco e della pasta di semola di grano duro.
Art. 18 Liceo del made in Italy
  • L’art. 18 è stato integralmente sostituito nel corso dell’esame in sede referente con l’approvazione dell’emendamento 13.100 e del relativo subemendamento 0.13.100.3.
  • Il comma 1 istituisce il percorso liceale del “made in Italy”, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy.
  • Il comma 2 prevede l’emanazione di un regolamento governativo con cui provvedere alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del “made in Italy”, sulla base di una serie di criteri.
  • Il comma 3 dispone che il suddetto regolamento sia adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei princìpi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l’adeguamento dell’offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.
  • Il comma 4 dispone che, nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del “made in Italy” a partire dalle classi prime e contestualmente l’opzione economico-sociale presente all’interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del made in Italy ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell’opzione economico-sociale.
  • Il comma 5 (introdotto nel corso dell’esame in sede referente) disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del “made in Italy”, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l’ufficio scolastico regionale e la Regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all’Allegato A), subordinatamente alla sussistenza di una serie di condizioni. Il comma 6 (introdotto nel corso dell’esame in sede referente) reca infine una disciplina specifica per il monitoraggio e la valutazione del percorso liceale del «made in Italy» da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Art. 19 Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”
  • L’art. 19 dispone la costituzione della Fondazione denominata “Imprese e competenze per il made in Italy”.
    La Fondazione ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l’eccellenza del made in Italy, ivi comprese quelle titolari di Marchi storici, e i Licei del made in Italy e lo scopo di diffondere la cultura d’impresa del made in Italy tra gli studenti, nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro (comma 1).
    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Istruzione e del Merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo (comma 4).
    Per la costituzione della fondazione e per il funzionamento della stessa sono autorizzate rispettivamente la spesa in conto capitale di un milione di euro per l’anno 2024 e la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall’anno 2024 (comma 1).
    Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati (comma 5).
    Inoltre, alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato (comma 6).
    La fondazione conferisce ogni anno il premio di “Maestro del made in Italy” a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy (comma 2).
    Per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione, con convenzione, può avvalersi di personale messo a disposizione da enti e da altri soggetti pubblici e può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca (comma 7).
Art. 20 Istituzione dell’Esposizione nazionale permanente del made in Italy
  • L’art. 20 istituisce l’Esposizione nazionale permanente del made in Italy, affidandone la cura e la gestione alla Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”.
Art. 21 Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale
  • L’art. 21, al comma 1, stabilisce che il Ministero della Cultura, in via generale, e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.
  • Il comma 2, novellando l’art. 52 del D.Lgs. n. 300/1999, modifica, innanzitutto, le complessive attribuzioni del Ministero della Cultura, venendo ora a riferirle non solo ai beni culturali materiali ma anche - e in ciò risiede la novità - a quelli immateriali. Viene poi modificato anche l’art. 53 del D.Lgs. n. 300/1999, relativo alle aree funzionali del Ministero: si inserisce entro queste ultime lo svolgimento delle funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, espungendosi dal novero dei beni tutelati dal Ministero della Cultura la categoria dei beni ambientali (che rifluiscono nelle attribuzioni di altri Ministeri, a cominciare dal MASAF).
Art. 22 Registrazione di marchi per i luoghi della cultura
  • L’art. 22 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza e che gli stessi possano concederne l’uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.
Art. 23 Rafforzamento della tutela dei domìni internet riferiti al patrimonio culturale
  • L’art. 23 prevede che il Ministero della Cultura stipuli Protocolli con l’organismo responsabile dell’assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura.
Art. 24 Modifiche alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale
  • La disposizione in esame modifica gli artt. 2 e 14 della Legge n. 323/2000 relativa al riordino del settore termale.
    Le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio.
Art. 25 Imprese culturali e creative
  • L’art. 25, modificato in sede referente, reca la definizione di “imprese culturali e creative”, rinviando ad un Decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica.
  • Definisce, quindi, start-up innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di start-up innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa.
    Infine, prevede che le imprese culturali e creative siano iscritte in un’apposita sezione nel Registro delle imprese
Art. 26 Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale
  • L’art. 20, comma 1, istituisce presso il Ministero della Cultura l’Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
  • Il comma 2, modificato nel corso dell’esame in sede referente con l’approvazione degli identici emendamenti 20.5, 20.6 e 20.7 (nuova formulazione), specifica che l’iscrizione nell’Albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della Cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell’apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative.
  • Il comma 3 demanda a un Decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di attuazione dell’articolo in esame.
  • Il comma 4 reca la clausola d’invarianza finanziaria.
Art. 27 Creatori digitali
  • L’art. 27, inserito nel corso dell’esame in sede referente con l’approvazione dell’emendamento 20.03, al comma 1 reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.
  • Il comma 2 demanda a un Decreto del Ministro della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale di cui al comma 1.
Art. 28 Linee guida per la salvaguardia dell’autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie
  • L’art. 28 dispone che il Ministero della Cultura adotti le opportune Linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librarie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l’originale, facendone perdere la memoria.
Art. 29 Contributo per le imprese culturali e creative
  • L’art. 29 prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della Cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative.
Art. 30 Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative
  • L’art. 30 prevede l’adozione, ogni 3 anni, da parte del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un “Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative”.
Art. 31 Promozione dell’Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica
  • L’art. 31 istituisce, presso il Ministero del Turismo, un Comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna Regione e Provincia autonoma e da un delegato dell’ANCI, con il compito di assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all’estero dell’Italia, come destinazione turistica.
Art. 33 Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali
  • L’art. 33, al comma 1, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati rionali e di 10 milioni di euro per l’anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico.
  • Ai relativi oneri, ai sensi del comma 3, si provvede ai sensi dell’art. 59.
  • Il comma 2, modificato in sede referente, demanda le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse ad un Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e con il Ministro del Turismo - sentita la Conferenza unificata - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge.
  • Ai sensi del comma 4, l’attuazione degli interventi economici può essere affidata a un soggetto gestore.
  • Ai sensi del comma 5, le disposizioni dell’articolo in esame si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 34 Certificazione di qualità della ristorazione italiana all’estero
  • L’art. 34 reca disposizioni in materia di certificazione di qualità della ristorazione italiana all’estero.
Art. 35 Promozione della cucina italiana all’estero
  • L’art. 35 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all’estero di prodotti nazionali di qualità.
Art. 36 Mutui a tasso agevolato per l’acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore
  • L’art. 36 reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole finalizzati all’acquisizione, da parte di queste ultime, di imprese operanti nel medesimo settore.
Art. 37 Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo
  • L’art. 37 istituisce, presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Art. 38 Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale
  • L’art. 38 istituisce presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) un fondo destinato a sostenere i Comuni che adottano iniziative volte a ripristinare, manutenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l’alpeggio e altre pratiche tradizionali locali.
Art. 39 Distretti del prodotto tipico italiano
  • L’art. 39 istituisce presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) il Fondo per i Distretti del prodotto tipico italiano.
    I Distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, sulla base della proposta della Regione o della Provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che tiene conto di criteri indicati dal comma 3 dell’articolo in esame.
Art. 40 Istituzione del Registro delle Associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio
  • L’art. 40, istituisce presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) il Registro delle Associazioni nazionali delle città d’identità allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni agricole di pregio.
Art. 41 Contrassegno per il made in Italy
  • L’art. 41 dispone l’istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto - secondo quanto specificato in sede referente - della normativa doganale europea sull’origine dei prodotti.
  • Si tratta, come specifica il comma 2, di un contrassegno che le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell’Unione Europea, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni.
  • Il comma 3 dispone che il contrassegno, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.
  • Il comma 4 dettaglia taluni contenuti essenziali del Decreto ministeriale di cui al comma 1, tra cui l’indicazione delle forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno, le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l’autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi, i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l’autorizzazione ad apporre il contrassegno.
  • Ai sensi del comma 5, le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione dell’articolo in esame, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  • In sede referente, è stato inserito il comma 5-bis, ai sensi del quale l’articolo in esame non si applica alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni in materia.
Art. 42 Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici
  • L’art. 42, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, demanda alle Regioni la possibilità di effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, una ricognizione delle produzioni tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale (comma 2).
  • Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai fini della definizione, con Decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un regime di protezione, uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici (comma 3).
Art. 43 Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico
  • L’art. 43 dispone che le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica possano adottare disciplinari di produzione e presentare alla Regione la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui all’art. 42.
Art. 44 Associazioni dei produttori
  • L’art. 44 prevede, al comma 1, che i disciplinari di produzione e la dichiarazione di manifestazione di interesse alla ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche, di cui all’art. 43, possano essere, rispettivamente, adottati e presentate dalle associazioni dei produttori operanti in una determinata zona, costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare.
  • L’articolo indica altresì, al comma 2, i compiti di dette associazioni:
    • elaborazione del disciplinare di produzione ed esecuzione dei controlli interni (lett. a),
    • esercizio delle azioni legali a tutela dell’indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto (lett. b),
    • promozione di iniziative di sostenibilità (lett. c)
    • e compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica (lett. d).
Art. 45 Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici
  • L’art. 45 indica, al comma 1, gli elementi minimi che deve possedere il disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici e  ne prevede l’obbligo di deposito, da parte delle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento.
Art. 46 Contributo per la predisposizione del disciplinare
  • L’art. 46 riconosce, al comma 1, alle associazioni di produttori un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico legato alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione di cui all’art. 43. A tale fine, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2024.
  • Il comma 2 demanda le modalità attuative ad un Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze.
  • Il comma 3 provvede in ordine alla compensazione finanziaria degli oneri di cui al comma 1, rinviando all’art. 59.
  • Il comma 4 dispone il rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 47 Blockchain per la tracciabilità delle filiere
  • L’art. 47 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2023 e di 26 milioni di euro per l’anno 2024 affinché il MIMIT promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy.
  • Il comma 2 istituisce presso il MIMIT un Catalogo nazionale per il censimento delle tecnologie basate su registri distribuiti.
  • Il comma 4 consente al MIMIT di concedere alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per:
  1. progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy;
  2. la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l’acquisto di servizi per la tracciabilità.
Art. 48 Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo
  • L’art. 48 dispone il sostegno alla transizione digitale delle piccole e medie imprese industriali e artigianali, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per il 2024 per la concessione di un contributo agli investimenti in progetti per ambienti virtuali immersivi e interattivi, da inserire all’interno dello specifico sistema aziendale.
Art. 57 Promozione e comunicazione delle misure in materia di made in Italy
  • L’art. 57 stanzia un milione di euro per l’anno 2023 e due milioni di euro per l’anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese rispetto gli interventi in materia di made in Italy e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Art. 58 Clausola di salvaguardia
  • L’art. 58, inserito in sede referente, contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Riferimenti normativi:

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