Con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E , l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni in merito allo stralcio automatico dei carichi che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo non superiore a 5.000 euro affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall'art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69). Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, di particolare interesse è la parte del documento in cui l'Agenzia si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30mila euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall'ambito applicativo dello stralcio.
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