Con la Circolare 24 maggio 2019, n. 12/E , l’Agenzia delle Entrate ha posto fine ad alcune incertezze interpretative sorte con riferimento alla disciplina dettata per il visto di conformità infedele - successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, convertito con modifiche in legge n. 26/19 - per cui in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, semprechè il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
In tale ambito, di particolare interesse risulta essere la precisazione delle Entrate sulla data a decorrere dalla quale producono effetto le nuove regole, che risultano applicabili a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019.
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