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Quando l’inerzia del sindaco entra nell’area penale

di Raffaele Marcello | 7 Ottobre 2026
Quando l’inerzia del sindaco entra nell’area penale

La responsabilità dei sindaci nei reati di bancarotta non nasce dalla semplice omissione di un controllo. Perché l’inerzia assuma rilievo penale occorrono elementi ulteriori: la conoscenza di specifici segnali d’allarme, la scelta consapevole di non intervenire, un contributo causalmente rilevante alla prosecuzione delle condotte illecite e il dolo, anche eventuale. È su questo confine che interviene la Cassazione penale n. 33912, depositata il 18 settembre 2026.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione, con sentenza n. 33912/2026, specifica che la responsabilità penale dei sindaci non deriva dal mancato controllo, ma richiede omissione consapevole, dolo e incidenza causale sull'illecito.