
Secondo quanto previsto nel comma 2 dell’art. 21 della Legge n. 111 del 9 agosto 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) il Governo è delegato ad attuare, entro i dodici mesi successivi dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi attuativi della riforma fiscale, un Codice unico tributario. La norma in commento detta anche le linee di massima sulla base delle quali tale Codice tributario dovrà essere articolato e composto. Tale Codice, recita infatti la disposizione in commento, sarà articolato in una parte generale, contenente la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale e una parte speciale, contenente la disciplina dei singoli tributi.

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