
Come stabilito dalle recenti disposizioni introdotte, di cui all’art. 24 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 “ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può costituire un indice sintomatico dell’esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformità, siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformità in questione risulti manifesta e rilevante”. Di conseguenza, soltanto in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, la difformità tra il corrispettivo fissato e il valore di mercato del bene o del servizio, può costituire un mero “indice” di un maggior componente positivo o della mancanza dell’inerenza di un componente negativo.

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