
La sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2026, n. 153, riporta al centro del dibattito il trattamento IRAP delle associazioni professionali, con particolare riferimento alle attività riservate il cui esercizio resta per legge direttamente riferibile al singolo professionista. La questione trae origine dall’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, relativa a un’associazione professionale notarile, che aveva censurato gli artt. 1, comma 8, Legge n. 234/2021 e 5, comma 3, TUIR, nella parte in cui non prevedono l’esclusione dall’IRAP delle associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio associato dell’attività notarile.

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