
La soppressione dell’organo facoltativamente nominato equivale a una revoca: il contenimento dei costi non integra, di per sé, la giusta causa richiesta dall’art. 2400 c.c. Anche quando il collegio sindacale sia stato nominato volontariamente e la revisione legale affidata a un soggetto esterno, la sua eliminazione prima della naturale scadenza produce gli effetti di una revoca. Occorrono quindi una giusta causa e l’approvazione del tribunale.
È il principio affermato dal Tribunale di Milano nel procedimento R.V.G. n. 6867/2025 (decreto del 17 luglio 2025) relativo a una s.r.l. in liquidazione che aveva eliminato il collegio per ridurre gli oneri degli organi sociali. Il provvedimento esclude che la riorganizzazione della governance o il ripensamento sulla convenienza economica possano giustificarne la cessazione anticipata.

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