
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9605 del 15 aprile 2026 ribadisce che il controllo demandato al tribunale nella fase di apertura del concordato preventivo in continuità non si limita alla verifica della completezza formale della domanda, ma investe la legittimità sostanziale della proposta e la non manifesta inidoneità del piano. Il principio conferma il ruolo di garanzia del giudice nel nuovo sistema delineato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ma apre alcune rilevanti questioni interpretative sul rapporto tra controllo giudiziale, autonomia dei creditori e responsabilità dei professionisti coinvolti nella predisposizione e attestazione del piano. La decisione offre, inoltre, l’occasione per riflettere sulle ricadute operative che tale orientamento è destinato a produrre nella pratica professionale.

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