
In assenza di prova delle prestazioni effettuate i costi derivanti da un contratto di service infragruppo non sono deducibili dal reddito d’impresa. È quanto stabilito nella recente ordinanza n. 10456 del 21 aprile 2026 dalla Suprema Corte di Cassazione che è intervenuta in questa delicata materia, offrendo una sintesi necessaria tra le esigenze di certezza del diritto e l’onere probatorio richiesto per legittimare la deduzione di costi per servizi immateriali. Nelle dinamiche evolutive delle moderne strutture societarie, l’implementazione di accordi di “service infragruppo” rappresenta una leva di efficienza operativa imprescindibile per la centralizzazione di funzioni direzionali, amministrative e di consulenza specialistica. Tuttavia, la deducibilità di tali costi costituisce, da sempre, uno dei principali terreni di scontro tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, posizionandosi al centro di un complesso dibattito sulla perimetrazione del principio di inerenza. Quest’ultimo non costituisce infatti un mero requisito formale, bensì un principio fondamentale della determinazione del reddito d’impresa.

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