L'Opinione
AGRICOLTURA

Attività agricole connesse e garden center: criticità ancora aperte

di Fabrizio G. Poggiani | 3 Giugno 2026
Attività agricole connesse e garden center: criticità ancora aperte

Il recente schema preliminare di Decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica", approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2026, in attuazione della Legge delega, di cui al 4 luglio 2024, n. 102, appare pare più come una mera “dichiarazioni di intenti” che una vera e propria affermazione a pieno titolo del settore florovivaistico e di una vera riforma di questo particolare comparto appartenente al settore agricolo. Sebbene con l’art. 1 si stabilisca, una volta per tutte e con estrema chiarezza che l’attività agricola florovivaistica è “l’attività esercitata dall’imprenditore agricolo 2135 Codice civile, in forma individuale, societaria o associata e diretta alla produzione dei vegetali”, poco si stabilisce dal punto più critico ovvero dal punto di vista civilistico e tributario, con particolare riferimento alla gestione delle attività esercitate dai centri di giardinaggio (garden).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il settore florovivaistico è considerato agricolo, con attività connesse come manipolazione e trasformazione di prodotti. La riforma del 2026 non risolve criticità, mantenendo la distinzione tra produzione agricola e vendita di beni non agricoli nei garden, che richiedono soggetti giuridici separati.