L'Opinione
PROCEDURE CONCORSUALI

Procedure di omologazione: la mancata opposizione blocca il successivo reclamo

di Raffaele Marcello | 14 Maggio 2026
Procedure di omologazione: la mancata opposizione blocca il successivo reclamo

La Cassazione, con la sentenza n. 5310/2026, afferma che il reclamo contro l’omologazione ex art. 51 CCII è ammissibile solo per i soggetti che abbiano assunto la qualità di parte nel procedimento, mediante tempestiva partecipazione, in particolare attraverso l’opposizione ex art. 48 CCII. L’inerzia del creditore, anche pubblico, perde neutralità e si traduce in una preclusione definitiva all’impugnazione, in assenza di vizi del contraddittorio. La pronuncia rafforza la natura contenziosa del procedimento di omologazione, accentua le esigenze di tempestività e stabilità delle procedure e impone un presidio rigoroso dei termini, il monitoraggio delle pubblicazioni e una gestione proattiva delle scelte processuali quali leve decisive per la tutela degli interessi coinvolti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione, con sentenza n. 5310/2026, stabilisce che solo chi ha partecipato al procedimento di omologazione può presentare reclamo. L'INPS, non avendo opposto tempestivamente, perde il diritto di impugnare l'omologazione.