
Il Fisco non può richiedere interessi di sospensione sulle sanzioni amministrative. Non può nemmeno richiedere ulteriori interessi su quelli già calcolati al momento della sospensione giudiziale del ruolo (c.d. anatocismo fiscale). È quanto ha deciso con la sentenza n. 94/2026 depositata il 29 aprile 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato (Sez. 2). Questa decisione è estremamente importante perché delinea i confini invalicabili tra le prerogative di riscossione dell’Erario e le garanzie patrimoniali del contribuente durante la pendenza del giudizio di legittimità. Il pronunciamento assume anche una valenza strategica poiché chiarisce l’esatta portata applicativa dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, distinguendo tra la funzione “remuneratoria” degli interessi sul capitale e l’illegittima deriva sanzionatoria derivante dalla capitalizzazione degli accessori rispetto al debito in linea capitale costituito dal maggior tributo dovuto.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati