
Il diritto al contraddittorio preventivo non può trovare limitazione alcuna. Ogni volta che un atto è destinato ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, in applicazione delle norme vigenti a livello comunitario, deve essergli garantito un momento di confronto preliminare finalizzato alla comprensione delle opposte argomentazioni.
L’art. 6-bis, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, deve essere dunque disapplicato dal giudice tributario perché in aperto contrasto con l’art. 41, commi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati