
Confermando quanto anticipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con uno specifico avviso (Comunicato del 27 febbraio 2026, n. 25), il legislatore tributario, con l’art. 6 del D.L. n. 38/2026 (Decreto “Fiscale”), ha prorogato fino al 30 aprile 2026 l’esclusione dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni concernenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.
Dal 1° maggio 2026, invece, il regime di esonero dall’applicazione risulta definitivamente abrogato e, di conseguenza, la ritenuta andrà applicata anche sulle citate provvigioni.

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