
Non può essere negata al contribuente la detrazione per gli investimenti in una start-up innovativa per il solo fatto che la società risulta iscritta nell’anno successivo a quello di costituzione nonostante la domanda fosse stata presentata al Registro imprese nel dicembre dell’anno precedente. È quanto deciso dalla sentenza n. 215/2026, della CGT di secondo grado della Lombardia, che ha ribaltato il verdetto di primo grado favorevole alle tesi dell’Ufficio, privilegiando il principio della “legalità sostanziale”. Secondo i giudici della regionale, infatti, l’iscrizione della start-up nel Registro delle imprese “assolve a una funzione di pubblicità notizia” ed è riconducibile a ragioni formali volte a tutelare l’affidamento dei terzi, ma non condiziona l’esistenza giuridica della start-up che deve essere fatta risalire alla data della costituzione.

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