
L’impossibilità oggettiva di versamento, causata dal ritardo dell’Agenzia delle Entrate nell’istituzione dei codici tributo, non può ritorcersi contro il contribuente e rendere inefficace il perfezionamento del ravvedimento speciale. Deve essere pertanto annullata la pretesa dell’Amministrazione finanziaria che aveva sostenuto l’inefficacia della sanatoria, invocando una lettura rigorosamente letterale della norma, poiché il versamento dell’imposta sostitutiva era avvenuto in data successiva alla notifica di uno schema d’atto. È quanto deciso con la sentenza n. 189/2025 della CGT di Piacenza del 25 novembre 2025 che, seppure dedicata al ravvedimento speciale adottabile dai contribuenti che hanno aderito al CPB, può essere estesa anche ad altre situazioni simili nelle quali il contribuente ha effettuato il tardivo versamento degli importi dovuti non per scelta ma a causa del ritardo con il quale l’Amministrazione finanziaria ha reso disponibili e operativi i meccanismi di pagamento. Si tratta di una decisione di assoluto buon senso che merita di essere evidenziata perché in grado di risolvere molteplici situazioni in cui possono venirsi a trovare i contribuenti a causa dei ritardi tecnici dell’Amministrazione finanziaria.

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