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Contributi pubblici, niente relazione dei sindaci in assenza del D.P.C.M.

di Raffaele Marcello | 21 Aprile 2026
Contributi pubblici, niente relazione dei sindaci in assenza del D.P.C.M.

L’art. 1, comma 857, della Legge n. 207/2024 ha introdotto, in capo agli organi di controllo, nuovi obblighi di verifica sull’utilizzo dei contributi pubblici di entità significativa. Tuttavia, in assenza del D.P.C.M. attuativo chiamato a definirne il perimetro operativo, il CNDCEC - nel documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti - versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2025” - ha chiarito che, allo stato, non può essere richiesta al collegio sindacale alcuna specifica attività di verifica. Restano però aperte questioni rilevanti: ambito soggettivo, nozione di significatività, coordinamento con il revisore legale, contenuto della relazione al MEF e rapporto con gli obblighi informativi già vigenti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il CNDCEC chiarisce che, in assenza del D.P.C.M. attuativo, non possono essere richieste al collegio sindacale verifiche sui contributi pubblici. La norma introduce obblighi senza definirne i dettagli operativi, creando incertezze su ambito soggettivo, significatività dei contributi e modalità di verifica.